Si tratta di un documento obbligatorio disciplinato dall’art.26 D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza), inerente agli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.
Il DUVRI è un documento che racchiude le misure da adottare per evitare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con questo documento il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.
L’individuazione dei rischi, derivanti da interferenze, deve essere adattata alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze.
Lo scopo del DUVRI è dunque quello di promuovere la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese/lavoratori autonomi.
Che cosa sono i rischi interferenti?
I rischi derivanti da interferenze sono i rischi per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, derivanti dall’intervento di una ditta esterna nell’unità produttiva, correlati all’affidamento di attività all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva. Ecco alcuni esempi di rischi da interferenze per i quali occorre redigere il DUVRI:
- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore
- Rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione, richieste esplicitamente dal committente
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.
Chi redige il DUVRI?
Il DUVRI viene redatto dal datore di lavoro committente (comma 3, art. 26 D.Lgs. 81/2008) e non dalle imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del contratto d’appalto. Come tutti i documenti sulla sicurezza sul lavoro, è un documento dinamico e, pertanto, va aggiornato ogni qualvolta si verificano nuovi rischi da interferenza. Inoltre, deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera e adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Cosa deve contenere il DUVRI?
I contenuti minimi del DUVRI sono i seguenti:
- Identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata)
- Descrizione dell’Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto
- Descrizione delle attività svolte dagli appaltatori
- Identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.)
- Valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali)
- Cronoprogramma delle attività che evidenzi:
- Le attività oggetto dell’appalto
- Le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività
- Le attività lavorative omogenee per rischio
- Gli esecutori delle attività
- Organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare
- Computo estimativo dei costi della sicurezza
- Coordinamento delle fasi lavorative
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.
Sanzioni relative al DUVRI
In caso di mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del DUVRI sono previste sanzioni a carico del datore di lavoro che possono essere sia di tipo pecuniarie che di tipo detentivo. In particolare è previsto l’arresto da due a quattro mesi.